Con sentenza n. 4955 del 2019, la Commissione Regionale Campania, Sezione n. 1, ha annullato in favore di GPL Service S.r.l. l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la non deducibilità di costi di bonifica e manutenzione di serbatoi, contestandone la non inerenza rispetto all’attività di impresa.
La questione traeva origine dal fatto che GPL Service S.r.l., concessionaria ufficiale di ENI per alcune regioni del Sud Italia, aveva esternalizzato la realizzazione dei lavori di ripristino non avendo la possibilità di espletare questo tipo di lavoro con proprio personale.
GPL Service, difesa dall’avv. Fabio Ciani, impugnava l’avviso dimostrando l’inerenza dei costi in virtù di due accordi collegati: l’accordo quadro (contratto madre) siglato con ENI per l’appalto di manutenzione e ripristino dei serbatoi di clienti ENI, e l’accordo di appalto con una società terza (da cui i costi contestati) a cui GPL Service subappaltava “comprensibilmente” parte dei lavori “data l’ampiezza dell’area e l’elevato numero di clienti da gestire sul territorio”.
Sempre sul profilo dimostrativo, GPL Service esibiva i “rapporti di lavoro”, anche detti riportini di servizio, controfirmati da propri ingegneri e dal titolare dei depositi, oltre che dal diretto esecutore delle prestazioni appaltate.
I giudici di seconde cure accoglievano tutte le motivazioni di GPL Service, dichiarando provata l’inerenza dei costi documentati all’attività d’impresa, così come provata la regolarità della spesa e la sua relazione diretta con l’accordo quadro di concessione siglato con ENI (non essendo stata dedotta la simulazione da parte dell’Ufficio che non aveva contestato tali contratti, fatture e bonifici).