Di Tanno Associati – con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dai Senior Associate Rosamaria Nicastro e Angelo Viti – è risultato vittorioso in Cassazione, per Aeroporti di Roma S.p.A., in un contenzioso in materia di accisa sull’energia elettrica insorto con l’Agenzia delle Dogane di Roma in merito all’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’accisa prevista all’Art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 pro tempore vigente, in relazione all’energia elettrica impiegata in opifici industriali.
Con la sentenza n. 23276 del 23.10.2020, la Corte di Cassazione fornisce la prima pronuncia favorevole in tema di applicazione dell’esenzione opificio riconoscendo nel perimetro della sopracitata norma di agevolazione anche l’attività di gestione del servizio aeroportuale.
In particolare, la Corte smentisce la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Dogane, secondo cui l’agevolazione sarebbe stata esclusivamente rivolta all’energia elettrica impiegata in compendi tecnicamente organizzati per la produzione di beni, aderendo alla tesi del Contribuente, secondo cui, invece, ancorché le norme di carattere agevolativo siano di stretta interpretazione, la locuzione opificio industriale ha una portata più ampia che comprende anche le attività industriali rivolte alla produzione di servizi.
Difatti, ad avviso dei Giudici di Legittimità, se il legislatore avesse inteso limitare il beneficio fiscale alla sola attività produttiva di beni non avrebbe fatto ricorso all’aggettivo industriale.
Da ultimo, nella menzionata pronuncia la Corte ribadisce il proprio orientamento secondo cui, ai fini della prova del quantitativo di energia elettrica impiegato in usi agevolati, non è necessaria l’assunzione della veste di officina elettrica e la predisposizione di specifici misuratori fiscali, atteso che i presupposti per fruire delle esenzioni possono essere liberamente provati con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento.