Il Consiglio di Stato, con sentenza 9 giugno 2020, ha accolto l’appello di Santi Delia (founder di Bonetti & Delia Studio Legale) e annullato le procedure di stabilizzazione dei ricercatori precari storici dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Palazzo Spada ha imposto l’inserimento nella graduatoria dei cosiddetti “non prioritari” anche dei ricercatori non in servizio alla data del 22 giugno 2017 (entrata in vigore del c.d. “Decreto Madia”).
Secondo l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a tale procedura di stabilizzazione potevano accedere esclusivamente i ricercatori in servizio alla data del 22 giugno 2017 a prescindere dalla loro anzianità di contratti precari nel tempo sottoscritti.
Delia & Bonetti, invece, hanno sostenuto che tale requisito non poteva ritenersi utile ai fini della partecipazione ma, esclusivamente, al fine di gradare i concorrenti comunque ammessi alla procedura. Per i soggetti in servizio alla data temporale indicata dalla norma, dunque, era riservata una semplice priorità di assunzione e giammai un’esclusiva riserva di posti.
Secondo il Consiglio di Stato “sulla scorta del dato normativo e della conseguente disciplina attuativa, emerge come siano ammessi alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 cit., i lavoratori che sono in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015; dovranno avere una priorità ma non anche una esclusività il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017. Alla luce del ricostruito quadro normativo i provvedimenti impugnati, comportanti l’esclusione dalla partecipazione “in quanto non risulta che Lei sia stata in servizio alla data del 22 giugno 2017” (cfr. provvedimento di esclusione), appaiono prima facie contrastanti con le condizioni di partecipazione, avendo richiamato il diverso criterio di priorità nell’assunzione. La chiarezza del testo normativo e dei conseguenti atti interpretative ed applicativi rende persino superfluo il richiamo al principio residuale del favor partecipationis, a mente del quale, si impone che le cause di impedimento all’accesso alle procedure selettive vengano limitate a quelle espressamente stabilite dalla legge, escludendo la possibilità di introdurre – nel silenzio della norma primaria – nuove e più rigide preclusioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 18/05/2009 , n. 3037)”.
La sentenza, inoltre, fissa importanti principi sulla non necessità di impugnazione del bando in ipotesi di clasuole non escludenti anche in ipotesi in cui, come nella specie, di dubbia interpretazione rispetto al loro tenore.