Comuni e Imu 2023: aggiornamenti e obblighi

Una novità introdotta nella Legge di Bilancio 2024 prevede una terza rata, denominata mini-imposta, da versare entro la fine di febbraio.

Entro il 29 febbraio 2024, sarà necessario effettuare il pagamento del conguaglio dell’Imu relativo al 2023, qualora risulti un debito aggiuntivo a seguito della proroga dei termini stabiliti.

Una novità introdotta nella Legge di Bilancio 2024, tramite un emendamento, prevede una terza rata, denominata mini-imposta, da versare entro la fine di febbraio, destinata ai comuni che hanno ritardato l’approvazione delle delibere Imu, pur rientrando nei termini di legge. La terza rata dell’Imu 2023, scadente il 29 febbraio 2024, rappresenta un eventuale aggiustamento basato sulle nuove aliquote comunali.

L’Imposta Municipale Unica si applica su immobili, terreni e aree fabbricabili, eccetto alcune specifiche esenzioni, e viene pagata in due rate: la prima entro giugno, calcolata sulle aliquote dell’anno precedente, e la seconda entro dicembre, calcolata con le nuove aliquote comunicate al MEF entro il 14 ottobre di ogni anno. Circa 200 comuni non sono riusciti ad approvare le delibere Imu nei tempi previsti, e in questi casi i contribuenti potrebbero essere tenuti a versare una rata aggiuntiva. L’emendamento introdotto nella legge finanziaria stabilisce che la differenza tra l’Imu versata entro il 18 dicembre 2023 e quella dovuta in base alle nuove aliquote deve essere pagata entro il 29 febbraio 2024, senza interessi o sanzioni. Se un comune riduce l’aliquota e il saldo risulta negativo, si applicano le regole ordinarie per il rimborso.

Questa nuova scadenza riguarda solo i contribuenti che possiedono immobili nei comuni che hanno modificato le aliquote. La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto un emendamento che prevede la proroga dei termini per l’inserimento e la pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote Imu solo per il 2023. La terza rata, nota come mini-Imu, deve essere pagata solo dai contribuenti che possiedono immobili nei comuni che hanno pubblicato le delibere dopo il 28 ottobre e entro il 30 novembre e che prevedono un aumento delle aliquote. Non vi è obbligo di comunicare al contribuente le modifiche delle aliquote da parte del comune. L’imposta deve essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24. Gli importi da pagare variano da comune a comune, in base alla rendita catastale o al valore venale dei terreni edificabili e al reddito dominicale dei terreni agricoli, rivalutati secondo specifici coefficienti.

Per saperne di più, leggi l’articolo di Trend-online.

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