La recente decisione della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato che le donazioni dei genitori ai propri figli sono esenti da tasse. La sentenza, numerata 7442/2024, ha chiarito che anche transazioni di modesta entità non richiedono un atto notarile e non sono soggette a tassazione, a condizione che non impoveriscano il donatore o arricchiscano eccessivamente il beneficiario.
Anche per donazioni di maggior valore non è richiesto il pagamento di tasse. Tuttavia, per evitare contestazioni da parte di altri eredi, è consigliabile rivolgersi a un notaio e versare un’imposta di registro di 200 euro, soprattutto quando si tratta di cifre considerevoli.
La Corte di Cassazione ha ribadito questa posizione, contrastando una precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate del 2015, anche per le donazioni di importo significativo. In ogni caso, se le donazioni avvengono senza la presenza di un notaio, non sono soggette a tassazione. Questa esenzione si applica anche quando un genitore assiste indirettamente un figlio coprendo spese quali casa, auto o altri beni.
Tuttavia, esiste un valore limite da considerare: le donazioni superiori a un milione di euro sono soggette a imposta di donazione e di registro. Tale valore limite aumenta a un milione e mezzo nel caso di figli con disabilità.
Nonostante la flessibilità nelle donazioni informali, è consigliabile specificare e motivare la transazione in favore del figlio per evitare controlli o contestazioni. Anche se non è necessario indicare un termine specifico nella causale, è importante fornire una spiegazione del motivo della donazione.
Tra le causali consigliate, “liberalità” è una scelta sicura. Tuttavia, sono accettabili anche causali più informali che comunque chiariscano la natura della transazione.
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