Di Tanno e Associati, con un team composto dal Partner Renzo Amadio e dai Senior Associate Rosamaria Nicastro e Angelo Viti, è risultato vittorioso in Cassazione in un contenzioso IVA insorto con l’Agenzia delle Dogane di Piacenza in merito all’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10% prevista dalla Tabella A allegata al DPR n. 633/972, in relazione all’importazione di pannelli fotovoltaici cablati.
Con le due sentenze nn. 33910/19 e 33911/19 la Corte di Cassazione, nel confermare l’esito favorevole delle precedenti pronunce di merito, ha ribaltato la sua precedente e recente pronuncia n. 7788 emessa in data 20.03.2019. La Corte, accogliendo le tesi della Società, ha pienamente riconosciuto l’applicabilità nella specie dell’agevolazione prevista al n.127-sexies della richiamata Tabella A, concernente la cessione di beni forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica.
In particolare, contrariamente a quanto da sempre sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria e avvalorato nella precedente pronuncia citata, la Corte ha ora riconosciuto la natura oggettiva e non soggettiva della predetta agevolazione, essendo rilevante la sola destinazione dei beni (nella specie, i pannelli fotovoltaici) all’utilizzo agevolato voluto, così da ricomprendere nell’ambito di applicazione della stessa non solo le cessioni effettuate nei confronti dell’installatore finale dei beni, ma anche quelle effettuate nella filiera distributiva.
Ad avviso dei Giudici di legittimità, una diversa interpretazione della norma determinerebbe un’irragionevole discriminazione tra gli operatori della medesima catena di distribuzione comportando un’alterazione della concorrenza del tutto ingiustificata e tale da determinare una potenziale violazione del principio di neutralità fiscale sancito dal diritto comunitario in materia di IVA. Ciò nella considerazione che i pannelli fotovoltaici, pur non considerati come impianti di per sé, hanno come destinazione esclusiva quella di concorrere alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica di fonte solare, tale essendo la finalità della agevolazione prevista dalla norma.