Il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica “Valutazione e Controlli” che approfondisce i principali provvedimenti legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici. La prima delle sue quattro sezioni, dedicata ai Principi contabili nazionali, si sofferma sugli effetti prodotti sul bilancio di esercizio a seguito dell’adozione di alcuni provvedimenti governativi in risposta alla crisi pandemica. A tal proposito, la sezione richiama una serie di documenti con cui l’Organismo italiano di contabilità (Oic) fornisce indicazioni in merito al trattamento contabile dei bonus fiscali, in tema di rivalutazione dei beni, di trattamento delle perdite di esercizio, e di trattamento contabile correlato alla sospensione degli ammortamenti. L’Oic ha pubblicato in data 25 gennaio 2021 una bozza in pubblica consultazione concernente “Le modalità di contabilizzazione per le imprese Oic del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi“.
La comunicazione origina da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Al documento poteva essere data risposta entro il 10 febbraio 2021. La comunicazione esamina le seguenti casistiche: contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale. In questa prospettiva lo standard setter afferma che il diritto a compensare debiti tributari sia assimilabile per la società committente ad un contributo in conto impianti laddove “[i] contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime…” (Oic 16, par. 86); contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente. Il documento afferma che il credito della società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso uno sconto in fattura al cliente, sia riclassificato come credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso; contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto. Viene, a tale riguardo, osservato come la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio è rilevato dalla società cedente a conto economico come onere o provento finanziario; contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione. La società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’Oic 15.
La Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti (Fnc) ha pubblicato, il 2 febbraio scorso, il documento “Ifrs 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio”.
Il contributo illustra le principali tipicità del documento dello Iasb dedicato ai ricavi, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 per le società IAS adopter. Il testo analizza, con molteplici esemplificazioni tratte per la quasi totalità dagli esempi illustrativi dello staff della Fondazione Ifrs, il five-step model del Principio contabile internazionale. Sono, per questo, illustrate le principali linee guida inerenti alle seguenti fasi: identificazione del contratto; adempimento dell’obbligazione di fare; determinazione del transaction price; allocazione del prezzo alle obbligazioni; riconoscimento dei ricavi.
L’Oic ha pubblicato, al termine del due process statutariamente previsto (11 marzo 2021), il documento interpretativo n. 8 “Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”. Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e rappresenta la versione definitiva di quella pubblicata in bozza in data 25 gennaio 2021. L’art. 38-quater della L. n. 77 del 17 luglio 2020, rilevano i commercialisti, dispone che: “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”. L’Oic si sofferma, in linea con le interpretazioni già fornite nel documento interpretativo n. 6 del 3 giugno 2020 concernente la “deroga” sulla continuità aziendale contenuta nell’art. 7 del dl n. 23/20 sui principali temi inerenti all’applicazione della norma, quali l’ambito di applicazione, l’effetto a livello di redazione del bilancio, e l’informativa di bilancio.