Le regole fiscali per sbarcare sui mercati asiatici

Lo Studio ATA - Asian Tax Advisory Ltd, con sede a Hong Kong, è una boutique indipendente specializzata nella consulenza fiscale, contabile e societaria a imprese ed investitori privati sull’asse Italia-Asia, e ha inaugurato, a inizio marzo, una nuova sede a Singapore.

Lo Studio ATA – Asian Tax Advisory Ltd, con sede a Hong Kong, è una boutique indipendente specializzata nella consulenza fiscale, contabile e societaria a imprese ed investitori privati sull’asse Italia-Asia, e ha inaugurato, a inizio marzo, una nuova sede a Singapore. Delle regole fiscali che deve seguire un’impresa italiana che decide di sbarcare in Asia e degli effetti della Pandemia sui mercati asiatici abbiamo parlato con il managing partner di ATA, Marzio Morgante.

Quali regole deve seguire un’impresa italiana che decide di aprire un’attività a Hong Kong o Singapore?
Si tratta di due hub di accesso principale al mercato asiatico per l’investitore europeo, un po’ come Lussemburgo e Olanda per le realtà extra-Ue. Hong Kong e Singapore sono competitor, perché in entrambe vige il Common Law, per cui dal punto di vista legale, societario e fiscale, i regimi sono molto simili. Si diversificano però nel momento in cui l’investitore decide quale sarà, a livello geografico, la destinazione ultima delle sue attività. Per esempio, se una società mira maggiormente al mercato cinese, coreano o giapponese, prediligerà la piazza di Hong Kong. Se ha come punti di riferimento Malesia, Indonesia o Australia, allora è più indicata Singapore. Per il resto, la costituzione di una società a Hong Kong è piuttosto semplice, ha una veste simile alla srl italiana, per cui si tratta di uno strumento societario molto flessibile, senza un capitale sociale minimo. L’amministratore può essere unico, mentre in caso di joint venture si possono prevedere patti parasociali in regime di Common Law, sfruttando quindi la flessibilità propria del diritto internazionale. Se invece la società italiana stipula una joint venture con partner cinesi o asiatici, la holding va costituita a Hong Kong per tutelarsi in via preventiva in caso di eventuali contenziosi con il socio cinese. Il tribunale di Hong Kong garantisce infatti maggiore imparzialità rispetto al diritto cinese. Dal punto di vista economico, va sottolineato il fatto che il mercato asiatico ha risentito molto meno degli effetti della crisi sanitaria. In Cina, in particolare, il settore del retail non ha avuto impatti sostanziali dalla Pandemia. Il mercato si è fermato per i primi mesi del 2020 per poi ripartire immediatamente con le fabbriche a pieno regime.
A testimonianza, i dati sull’export, che ha fatto segnare un più 20%.

Quali i vantaggi dal punto di vista fiscale?
Hong Kong è un centro finanziario, quindi gli interessi e i dividendi in generale non sono tassati, le royalties sono tassate in via ordinaria in uscita al 4,95%, non c’è tassazione per i capital gains e l’aliquota sui redditi segue il regime territoriale. L’aliquota societaria, inoltre, è pari al 16,5% e per i primi HKD2MLN (circa 220 mila euro) di utile è ridotta della metà. Non c’è l’Iva, per cui non ci sono dazi all’importazione e le accise riguardano solo i prodotti alcolici con un grado alcolemico superiore al 30%. Da sottolineare, inoltre, che tra Italia e Hong Kong vige una convenzione per evitare le doppie imposizioni che regola tutti i rapporti per le operazioni cross border.

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